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Sez. U - , Ordinanza n. 33362 del 11/11/2022 (Rv. 666190 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Rito cd. Fornero - Fase dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Ragioni. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666190-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nel rito cd. Fornero, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza del termine per l'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, che costituisce una fase a cognizione piena nell'ambito dello stesso grado di giudizio, in quanto la pronunzia adottata all'esito della fase sommaria è suscettibile di essere rivista nel giudizio di opposizione anche d'ufficio ed a prescindere da una censura della parte interessata.

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)