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Sez. U - , Ordinanza n. 4308 del 20/02/2017 (Rv. 643112 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Rito di cui alla l. n. 92 del 2012 - Fase sommaria - Avvenuta emissione di provvedimento sulla giurisdizione - Regolamento ex art. 41 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643112-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella prima fase del procedimento d’impugnativa di licenziamento di cui all'art. 1, commi 47 e segg., della l. 28 giugno 2012, n. 92, anche ove sia stato emesso uno specifico provvedimento sulla giurisdizione, atteso che i principi di unitarietà giurisdizionale ed economia processuale rendono necessario che il giudice di quella fase esamini e decida anche le questioni in rito, e posto che la suddetta ammissibilità non collide con la configurazione della fase stessa quale volta alla rapida definizione della causa, poiché la pronuncia ex art. 41 c.p.c. rappresenta una corsia accelerata coerente con il principio di ragionevole durata del processo, nè è incompatibile con l'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza conclusiva di quella fase, potendo tale definitività verificarsi solo in mancanza di attivazione della fase di giudizio a cognizione piena.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)