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Sez. L, Sentenza n. 12644 del 13/06/2005 (Rv. 582030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione preventiva degli addebiti - Specificità - Immutabilità - Funzione di garanzia - Conseguenze - Modificazioni di circostanze irrilevanti - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Stato
decisa il 2005-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

I principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare (o di ogni altra sanzione), posti dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono in linea di principio modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, il che ricorre quando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto generica la contestazione e mutati i fatti addotti, rispetto ad un licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà per sviamento della richiesta di un cliente in favore di altra impresa concorrente, sulla base di circostanze non significative concernenti le modalità dello sviamento e la tempestiva individuazione del cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)