Sez. L, Sentenza n. 6091 del 12/03/2010 (Rv. 612126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Sussistenza - Contestazione di atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale - Allegazione, nel corso del procedimento, di circostanze confermative o di ulteriori prove - Mutamento dell'incolpazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al licenziamento di un impiegato pubblico per aver svolto continuativamente attività libero-professionale senza autorizzazione, aveva escluso l'intervenuto mutamento dell'incolpazione di parte del datore di lavoro, che dopo aver contestato l'illecito disciplinare attraverso il generico richiamo del divieto normativo, aveva allegato, nel corso del procedimento, la partecipazione del lavoratore ad una società processionale, lo svolgimento di attività di coordinamento e progettazione di lavori e la denuncia di redditi di lavoro autonomo per un triennio).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)