Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 14/07/1960 (Rv. 881761 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE - ESTREMI. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - COLTURE DEL FONDO - RADICALI INNOVAZIONI - GRAVE INADEMPIMENTO.
CONTRATTI AGRARI - PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE - ESTREMI. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO - COLTURE DEL FONDO - RADICALI INNOVAZIONI - GRAVE INADEMPIMENTO.
La norma contenuta nell'art. 4, lett. A, del d.l. n.157 del 1945, la quale esclude la proroga legale dei contratti agrari nel caso di grave inadempimento contrattuale, va interpretata restrittivamente per quanto concerne la gravità dell'inadempimento, nel senso cioè che questo deve rivestire un'intensità maggiore dell'inadempimento che legittima la risoluzione dei contratti in genere, previsto dagli artt. 1453 e segg. cod.civ., cosicché più rigorosa dev'essere l'indagine del giudice sull'esistenza dell'estremo della gravità dell'inadempimento che deve riferirsi, in ogni caso, alle principali obbligazioni nascenti dal contratto, ovvero consistere in un comportamento che ferisca l'essenza stessa del rapporto rendendone impossibile la prosecuzione. La relativa valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata o scevra di vizi logici e giuridici, è insindacabile in Cassazione. La legislazione agraria, nel prorogare i contratti d'affitto, si è sostituita alla volontà delle parti limitatamente alla durata del rapporto, lasciando quindi, riguardo ad ogni altro elemento, inalterata la predisposta regolamentazione giuridica dei contratti stessi, avendo essa causa da un'autonomia negoziale privata sul cui contenuto la legge non ha affatto interferito. Ne consegue che non può essere consentito al conduttore, pretendendo di essere giustificato soltanto perché il contratto d'affitto è stato legalmente prorogato, di eseguire di propria iniziativa profonde innovazioni alle colture del fondo costituenti grave inadempimento secondo il giudizio insindacabile del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)