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Sez. 2, Sentenza n. 3007 del 08/05/1981 (Rv. 413555 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - PAGAMENTO - DECLARATORIA DI NULLITA DI UNA VENDITA - RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA NEL FRATTEMPO INTERVENUTA - ININFLUENZA - INTERESSI COMPENSATIVI - COMPUTABILITA A FAVORE DELL'ACQUIRENTE GIA FRUITORE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413555-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - PAGAMENTO - DECLARATORIA DI NULLITA DI UNA VENDITA - RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA NEL FRATTEMPO INTERVENUTA - ININFLUENZA - INTERESSI COMPENSATIVI - COMPUTABILITA A FAVORE DELL'ACQUIRENTE GIA FRUITORE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La restituzione del prezzo di una vendita dichiarata nulla costituisce debito di valuta, che si adempie con la restituzione di altrettanta quantita di moneta di quella ricevuta dal venditore a titolo di prezzo della cosa venduta e che, in quanto tale, non e sensibile alla svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. Tale debito, inoltre, e insuscettibile della maggiorazione degli interessi legali dovuti quale frutto civile del danaro (interessi compensativi), quando, in correlazione al pagamento del prezzo effettuato a seguito della vendita poi dichiarata nulla, l'acquirente abbia fruito dell'uso dell'immobile oggetto del contratto, cosi da escludere che il godimento del danaro, da lui corrisposto al venditore come prezzo, possa considerarsi privo di causa. (V 2757/66, mass n 325257, sulla seconda parte; (V 296/62, mass n 250461, sulla prima parte; (V 2932/53, mass n 881761; (V 2626/52, mass n 881609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)