Sez. L, Sentenza n. 3207 del 26/03/1998 (Rv. 514000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE D PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Comportamento del dipendente rilevante sotto il profilo disciplinare - Trasferimento del medesimo per ragioni tecniche, organizzative e produttive - Illegittimità quale sanzione atipica - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE D PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Nel comportamento del dipendente può essere configurabile al tempo stesso sia un fatto rilevante sotto il profilo disciplinare, sia una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che consentono, a norma dell'art. 2103 cod. civ., il trasferimento del dipendente medesimo; in tal caso il datore di lavoro può legittimamente far ricorso all'uno o all'altro di detti provvedimenti senza che, se abbia optato per il secondo, questo possa essere ritenuto illegittimo in quanto sanzione atipica rispetto ai provvedimenti in materia disciplinare. Sicché il trasferimento del dipendente può essere legittimato anche dalla sussistenza di una situazione di incompatibilità fra questo ed i suoi colleghi e collaboratori diretti, quando tale incompatibilità, determinando conseguenze (quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell'ambiente di lavoro) che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, realizzi un'obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)