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Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013 (Rv. 628252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Pubblico impiego contrattualizzato - - Incompatibilità aziendale - Conseguenze - Art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Trasferimento del lavoratore - Possibilità.
Stato
decisa il 2013-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche contrasti nell'ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, concretizza un'oggettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro - non potendo normalmente essere ricondotta a profili di carattere disciplinare - e va valutata in base al disposto dell'art. 2103 cod. civ., con conseguenza possibilità di trasferimento del lavoratore, sulla base di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)