Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013 (Rv. 628252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Pubblico impiego contrattualizzato - - Incompatibilità aziendale - Conseguenze - Art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Trasferimento del lavoratore - Possibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche contrasti nell'ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, concretizza un'oggettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro - non potendo normalmente essere ricondotta a profili di carattere disciplinare - e va valutata in base al disposto dell'art. 2103 cod. civ., con conseguenza possibilità di trasferimento del lavoratore, sulla base di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)