diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 281 del 12/01/2016 (Rv. 638456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo in dipendenza delle circostanze - Accertamento del giudice del merito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'eccesso temporale in ipotesi di licenziamento intimato all'esito di un'indagine ispettiva durante la quale il datore non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere alla verifica disciplinare).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)