Sez. L, Sentenza n. 13955 del 19/06/2014 (Rv. 631849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale - Interesse del datore di lavoro all'accertamento dei fatti giustificativi del recesso - Persistenza - Fondamento - - Immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo in dipendenza delle circostanze - Accertamento del giudice del merito - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento disciplinare, qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l'interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l'immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)