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Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011 (Rv. 616480 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Figlio maggiorenne - Assegno di mantenimento a carico del genitore separato - Conseguimento di titolo di studio universitario - Celebrazione di matrimonio - Rilevanza ai fini della prova del raggiungimento della indipendenza economica - Limiti.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616480-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE

In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)