Sez. 1, Sentenza n. 24498 del 17/11/2006 (Rv. 595206 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Possesso, ed impiego, di motoveicolo di elevata potenza - Avvenuta prestazione di rapporto di collaborazione continuativa - Pesunzione di autosufficienza economica - Sussistenza - Cessazione dell'attività lavorativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
In tema di obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa "ipso facto" con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta -, correttamente il giudice di merito presume raggiunta la prova di tale indipendenza alla stregua della circostanza del possesso, ed impiego, di un motoveicolo di elevata potenza, unita alla dimostrazione dell'avvenuto svolgimento, con rapporto di collaborazione continuativa, di attività lavorativa, pur in in atto cessata, in quanto elemento indicativo di capacità reddituale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)