Sez. 2, Sentenza n. 419 del 23/02/1970 (Rv. 345388 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA - ESCLUSIONE CHE LA RIDUZIONE DI CAPACITA LAVORATIVA ACCERTATA IN SENTENZA SUSSISTESSE AL TEMPO DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA- ELEMENTI DA VALUTARE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA - ESCLUSIONE CHE LA RIDUZIONE DI CAPACITA LAVORATIVA ACCERTATA IN SENTENZA SUSSISTESSE AL TEMPO DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA- ELEMENTI DA VALUTARE.*
Il giudice di merito, per potere escludere che la situazione della capacita dell'assicurato nei limiti accertati al momento della pronuncia sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa, deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca d'insorgenza, l'entita e l'andamento di ciascuna delle affezioni costituenti il complesso invalidante, ed a tal fine deve esaminare e coordinare con gli elementi acquisiti in causa mediante le relazioni peritali le risultanze del certificato allegato alla domanda di pensione e delle visite mediche disposte durante il procedimento amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)