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Sez. L, Sentenza n. 2278 del 06/06/1975 (Rv. 376100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI LEGALI SOLO IN CORSO DI CAUSA - NEGAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI LEGALI SOLO IN CORSO DI CAUSA - NEGAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ACCERTAMENTI NECESSARI.*

In tema di pensione di invalidita, ove solo in corso di causa rimanga accertato uno stato di invalidita raggiungente i limiti legali, per il diritto a pensione per poter escludere che detto stato sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa, e conseguentemente fissare il decorso della pensione dal mese successivo a quello dell'accertamento giudiziale, il giudice del merito deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca d'insorgenza, l'entita e l'andamento di ciascuna delle affezioni costituenti il complesso invalidante e, in particolare, deve coordinare gli elementi acquisiti mediante le relazioni peritali con le risultanze della certificazione medica allegata dall'assicurato alla domanda amministrativa di pensione, nonche con quelle delle visite mediche disposte dall'istituto durante il procedimento amministrativo. (V 2992/73, mass n 366670; 2677/73, mass n 366168; (V 419/70, mass n 345388).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)