Sez. L, Sentenza n. 8538 del 19/11/1987 (Rv. 456061 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DISCIPLINA - ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA, ACQUISITO NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DISCIPLINA - ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA, ACQUISITO NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA.*
Il trasferimento delle aziende elettriche private all'ENEL integra una successione a titolo particolare che trova, per ciò che concerne i rapporti di lavoro, la sua fonte nell'art. 13, comma terzo, legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e non nell'art. 2112 cod. civ., pertanto, poiché il richiamato art. 13 stabilisce che il personale delle imprese da trasferire ed in servizio alla data dell'1 gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le Disposizioni del primo comma, e salve le modifiche a tale trattamento apportate dai contratti collettivi stipulati entro il 26 giugno 1962, l'ENEL deve riconoscere al lavoratore anche il diritto alla qualifica acquisito nei confronti del precedente datore di lavoro. (Conf 4959/80, mass n 408835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)