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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014 (Rv. 632976 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento - Fattispecie in tema di danni da emotrasfusione.
Stato
decisa il 2014-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632976-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)