Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 09/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162930 - 01
ARMI - IN GENERE - DELITTI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - NOZIONE.*
ARMI - IN GENERE - DELITTI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - NOZIONE.*
Nei delitti in tema di armi, munizioni ed esplosivi, per quanto concerne l'elemento psicologico valgono i principi generali posti dall'art. 43 cod. pen.. pertanto, ad eccezione di ipotesi specifiche, è richiesto il dolo generico e cioè la conoscenza e volontà del comportamento ed altresì che l'agente abbia provveduto e voluto l'evento quale conseguenza della propria Azione od omissione. Nè il dolo esige anche la conoscenza della antigiuridicità e dell'antidoverosità della condotta, perché la Mancanza di tale consapevolezza, per ignoranza o per errore, si risolve nella ignoranza della norma penale, come tale inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. (V mass n 157862; (V mass n 157301; (V mass n 156089).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)