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Sez. 1, Sentenza n. 1028 del 12/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157301 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA COMUNE DA SPARO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - MANCATA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157301-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA COMUNE DA SPARO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - MANCATA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA.*

Per il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, il semplice dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di tenere a propria disposizione l'arma senza averne fatto denuncia; l'imputato non può invocare l'errore o la mancata conoscenza dell'Obbligo, che si risolve in ignoranza della legge penale. (Conf mass n 155024 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)