Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 11/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204391 - 01
Misure di sicurezza - Esecuzione | Libertà vigilata conseguente all'unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie applicata con più sentenze di condanna - Disposta al termine dell'espiazione della pena - Legittimità.
Misure di sicurezza - Esecuzione
L'esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell'unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 cod. proc. pen., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., dell'internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 211 CORTE COST., Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 297, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 297, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 657, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)