Sez. 1, Sentenza n. 11495 del 20/01/2010 Cc. (dep. 25/03/2010) Rv. 246533 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Detenzione a titolo cautelare nella forma custodiale o in quella degli arresti domiciliari - Conseguente sospensione della misura di sicurezza detentiva - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La misura della custodia cautelare in carcere (anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen.) non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa alla misura di sicurezza della casa di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)