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Sez. 3, Sentenza n. 4699 del 21/07/1981 (Rv. 415426 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE TRA LE PARTI SULLA QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITA DI UN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE AGRARIA - IMPEGNO DEL COLTIVATORE A RILASCIARE IL FONDO PER UNA CERTA DATA - RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL FONDO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415426-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE TRA LE PARTI SULLA QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITA DI UN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE AGRARIA - IMPEGNO DEL COLTIVATORE A RILASCIARE IL FONDO PER UNA CERTA DATA - RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL FONDO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE.*

Ove, a seguito di una transazione con la quale - superate d'accordo le questioni attinenti alla assoggettabilita o non di un rapporto alla legislazione agraria - una parte si obbliga al rilascio dei terreni agricoli ad una data espressamente concordata, l'Azione di risarcimento del danno per ritardata riconsegna degli stessi, ancorche venga proposta domanda riconvenzionale diretta all'annullamento del negozio transattivo, appartiene alla Competenza del giudice ordinario e l'eccezione di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie e ictu oculi priva di fondamento, essendo il thema decidendi incentrato, in modo assorbente e con effetti preclusivi, sullo inadempimento dell'accordo e rimanendo travolta dalla transazione ogni questione inerente al rapporto precedente. (V 5207/77, mass n 388844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)