Sez. L, Sentenza n. 5207 del 29/11/1977 (Rv. 388844 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - RINUNCIA A DIRITTI FUTURI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - INEFFICACIA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - RINUNCIA A DIRITTI FUTURI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - INEFFICACIA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA.*
Quando le parti sostituiscono all'originario contratto agrario, soggetto alla disciplina vincolistica, una transazione, esse non rinunciano a diritti futuri, ma pongano in essere una situazione giuridica diversamente disciplinata e percio sganciata anche dalla legislazione vincolistica sopravvenuta per i contratti agrari, che non ha effetto su Atti compiuti anteriormente. Non essendo percio il rapporto piu soggetto a proroga legale per la diversa disciplina convenzionale data dalle parti allo stesso, la risoluzione per inadempimento e regolata dalle norme del codice e non da quelle disciplinanti i contratti prorogati. Il conduttore pertanto che ometta di corrispondere il canone contrattuale in pendenza del giudizio di adeguamento del canone di affitto e gravemente inadempiente ed il contratto deve percio essere risolto. (Conf 1637/75, mass nn 375243, 375242, 275241; (Conf 2256/74, mass n 370613).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)