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Sez. 2, Sentenza n. 1578 del 28/03/1985 Cc. (dep. 21/05/1985) Rv. 169352 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 - REATO CONTINUATO - RIDUZIONE DI PENA PER UNO DEI REATI SATELLITI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - RATIO.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169352-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 - REATO CONTINUATO - RIDUZIONE DI PENA PER UNO DEI REATI SATELLITI - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - RATIO.*

In tema di applicabilità dell'indulto, di cui al d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, la causa riduttiva del beneficio, concernente uno dei reati satelliti, non compromette tutto l'aumento di pena per la continuazione, come è invece stabilito, per le cause di totale esclusione dall'indulto, dall'art. 7, ultimo comma, d.P.R. n. 413 del 1978 e dall'art. 8, ultimo comma, d.P.R. n. 744 del 1981, sicché il richiamo a tali norme, che venga operato dal giudice per escludere il beneficio, si risolve in una analogia in "malam partem" vietata dallà art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Infatti, la norma concernente l'esclusione dell'indulto per taluni dei reati satelliti non può estendersi alla ipotesi di riduzione dello stesso beneficio, poiché in tal caso, non espressamente contemplato dal legislatore, non può non ritenersi operante il principio generale, relativo alla scissione del reato continuato, che esplica i suoi effetti ogni volta che dalla unificazione possano derivare conseguenze pregiudizievoli non specificamente previste e volute dalla legge. (Conf mass n 158231; (Conf mass n 089620).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Preleggi art. 14, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)