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Sez. 6, Sentenza n. 2160 del 16/07/1982 Cc. (dep. 20/07/1982) Rv. 158231 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - REATO CONTINUATO - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - ESTENSIONE AI CASI DI RIDUZIONE DELL'INDULTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158231-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 E D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744 - REATO CONTINUATO - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RIFERIMENTO ALLE SOLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - ESTENSIONE AI CASI DI RIDUZIONE DELL'INDULTO - ESCLUSIONE.*

Il divieto di applicazione dell'indulto (concesso con i d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 e 18 dicembre n. 744) nei casi previsti dall'art. 81 cod. pen., qualora dal beneficio siano escluse le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati, non si estende all'ipotesi di semplice riduzione della pena medesima. In tale ultima fattispecie, non prevista dal legislatore è operante il principio generale della scissione del reato continuato. (V mass n 152487; (V mass n 151300; (V mass n 089620; (V mass n 142258).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)