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Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento CE n. 44 del 2001 - Clausola contrattuale di proroga della competenza - Esclusività del foro convenuto - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656766-03

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 2, Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)