Sez. U - , Sentenza n. 20349 del 31/07/2018 (Rv. 649832 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola contrattuale attributiva della competenza – Attributiva anche della giurisdizione - Deroga ai criteri speciali – Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato - la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 applicabile "ratione temporis", è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall'art. 6 del regolamento cit.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 6 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)