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Sez. U, Sentenza n. 16600 del 05/08/2016 (Rv. 640610 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Limiti - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 1, lett. b), e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640610-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di revisione di sentenza disciplinare, la previsione, di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, desumibile dall'art. 25, commi 1, lett. b), e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, riserva l'ammissibilità della proposizione di quel mezzo straordinario di impugnazione ai soli casi in cui i nuovi elementi di prova dimostrino o concorrano a dimostrare, nel merito, l'insussistenza dell'illecito, dovendosi ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24, comma 1, Cost., di una tale limitazione, atteso che la stessa: non è palesemente irragionevole, perché ben può ritenersi meritevole di tutela esclusivamente quest'ipotesi, rispetto a quella di prova sopravvenuta di casi di estinzione del procedimento; non crea disparità di trattamento rispetto ai casi di revisione della sentenza di condanna penale (previsti anche in ipotesi di sopravvenienza di prove che conducono al proscioglimento per motivi non di merito), dato il diverso ambito settoriale del giudizio penale; non limita la difesa della parte, che può sempre far valere i suoi diritti fino alla formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)