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Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014 (Rv. 629858 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Revisione della sentenza disciplinare - Novità degli elementi di prova - Necessità - Rivalutazione dei fatti già esaminati - Esclusione - Istanza di revisione per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629858-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

La revisione della sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura è ammissibile solo in presenza di elementi di prova nuovi, mentre è preclusa la mera rivalutazione dei fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della pronuncia impugnata. Ne consegue che l'istanza di revisione non può essere finalizzata al riconoscimento dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la quale presuppone la sussistenza della materialità dell'illecito contestato limitandosi ad escluderne la punibilità in considerazione dell'irrilevanza del fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)