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Sez. U, Sentenza n. 2828 del 09/05/1984 (Rv. 434864 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 131 R.D. N. 1165 DEL 1938, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITÀ DI SOCIO OD ASPIRANTE SOCIO, NONCHÉ AI RAPPORTI SOCIALI - RIFERIMENTO ALLE SOLE COOPERATIVE EDILIZIE OPERANTI CON IL CONTRIBUTO TOTALE O PARZIALE DELLO STATO - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE OPERANTI CON DENARO PROVENIENTE DAI SOCI O DAL COMUNE MERCATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434864-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 131 R.D. N. 1165 DEL 1938, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITÀ DI SOCIO OD ASPIRANTE SOCIO, NONCHÉ AI RAPPORTI SOCIALI - RIFERIMENTO ALLE SOLE COOPERATIVE EDILIZIE OPERANTI CON IL CONTRIBUTO TOTALE O PARZIALE DELLO STATO - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE OPERANTI CON DENARO PROVENIENTE DAI SOCI O DAL COMUNE MERCATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 sull'edilizia economica e popolare, il quale, con riguardo alle sole cooperative edilizie che costruiscono con il concorso totale o parziale dello stato, devolve determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo (dopo le decisioni amministrative adottate dalle commissioni di vigilanza), senza distinguere fra posizioni di diritto soggettivo e posizioni di interesse legittimo, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, in relazione alla deroga che la norma medesima introduce rispetto alla giurisdizione del giudice ordinario sulle analoghe controversie che riguardino cooperative operanti senza sovvenzione pubblica, tenuto conto che tale deroga si ricollega alle esigenze pubblicistiche inerenti al contributo erariale in favore delle prime di dette cooperative, e che inoltre la scelta del legislatore, sul carattere esclusivo della giurisdizione del giudice amministrativo, trova giustificazione nella natura delle suddette controversie, in materie ove si intrecciano diritti soggettivi ed interessi legittimi, senza implicare alcuna interferenza sul diritto di difesa delle parti. (V 6370/82, mass n 423997).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)