Sez. U, Sentenza n. 5942 del 21/11/1984 (Rv. 437603 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE ED ECONOMICHE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 131 R.D. N. 1165 DEL 1938, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITÀ DI SOCIO OD ASPIRANTE SOCIO, NONCHÉ AI RAPPORTI SOCIALI - FATTISPECIE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE ED ECONOMICHE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 131 R.D. N. 1165 DEL 1938, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA PRENOTAZIONE ED ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, ALLA POSIZIONE E QUALITÀ DI SOCIO OD ASPIRANTE SOCIO, NONCHÉ AI RAPPORTI SOCIALI - FATTISPECIE.*
Con riguardo ad alloggi economici e popolari realizzati da una cooperativa edilizia con il concorso totale o parziale dello stato, la controversia promossa dalla cooperativa medesima nei confronti del socio prenotatario di uno di detti alloggi, ma che non abbia ancora stipulato il contratto di mutuo individuale, per denunciare l'esecuzione di opere abusive sull'unità immobiliare dallo stesso occupata, arrecanti pregiudizio alle parti comuni del fabbricato od agli appartamenti assegnati agli altri soci, rientra fra quelle contemplate dall'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, e, pertanto, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, resta devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, previo ricorso in via amministrativa alle commissioni di vigilanza ed in Sede d'impugnazione delle decisioni di tali commissioni. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la suddetta controversia venga promossa, deve essere affermato anche quando, dopo la data di introduzione del relativo giudizio, sia stipulato l'indicato atto di mutuo edilizio individuale, atteso che tale evento, segnante il momento discriminatore fra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, non può spiegare rilievo ove sopravvenga dopo quella data, dovendosi individuare il giudice munito di Competenza giurisdizionale con esclusivo riferimento alla situazione esistente alla data dell'atto introduttivo del giudizio (art. 5 cod. proc. civ.). (V 2828/84, mass n 434864; (V 7036/82, mass n 424703; (V 6372/82, mass n 423999; (V 3191/79, mass n 399564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)