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Sez. 2, Sentenza n. 2595 del 28/08/1971 (Rv. 353692 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO NON PUO ESSERE DIMOSTRATA ALIUNDE.*
Stato
decisa il 1971-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353692-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO NON PUO ESSERE DIMOSTRATA ALIUNDE.*

La Forma scritta, quando e richiesta ad substantiam, e elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l'estrinsecazione formale diretta della volonta delle parti di concludere quel determinato contratto avente quell'oggetto e quelle pattuizioni fondamentali. Conseguentemente, per dimostrare la conclusione di un contratto per il quale la Forma scritta e prescritta ad substantiam, non e sufficiente la produzione di un qualsiasi documento che si limiti a riconoscere il fatto storico della conclusione del contratto, cosi come non basta che un documento consacri la volonta di una sola parte e che quella dell'altra parte possa essere desunta per facta concludentia ne che vi sia la concorde ammissione delle parti che il contratto e stato stipulato nella Forma prescritta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)