diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 743 del 05/03/1976 (Rv. 379399 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - CONDIZIONI - QUIETANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379399-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ATTO SCRITTO - CONDIZIONI - QUIETANZA - ESCLUSIONE.*

Ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprieta di immobili, non e sufficiente un qualsiasi documento, ma e necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volonta di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volonta. Tale non e una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e da la prova dell'avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso. (Conf 2595/71, mass n 353692; (Conf 3570/68, mass n 336771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)