Sez. 1, Sentenza n. 1158 del 03/03/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172379 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CORRETTA ESECUZIONE DEL CUMULO - IPOTESI DI PENA RESIDUA INOLTRATA - INTERESSE DEL CONDANNATO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CORRETTA ESECUZIONE DEL CUMULO - IPOTESI DI PENA RESIDUA INOLTRATA - INTERESSE DEL CONDANNATO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
La corretta esecuzione del cumulo delle pene è necessaria non solo quando l'inclusione delle pene concorrenti, espiate in anticipo, renda operante il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., ma anche quando, trattandosi pur sempre di cumulo materiale, rimanga immutata la misura della pena residua: infatti all'aumento della pena complessiva corrisponde un uguale aumento del presofferto, e tale duplice e parallela maggiorazione anticipa la maturazione, da parte dell'interessato, dei limiti temporali per l'ammissione ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Cod. Proc. Pen. art. 582
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)