diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 792 del 10/08/1989 Cc. (dep. 05/09/1989) Rv. 181990 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - ARITMETICO O GIURIDICO - CRITERI DI RIFERIMENTO - PRINCIPIO MODERATORE EX ART. 78 COD. PEN. - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181990-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - ARITMETICO O GIURIDICO - CRITERI DI RIFERIMENTO - PRINCIPIO MODERATORE EX ART. 78 COD. PEN. - EFFETTI.*

In tema esecuzione della pena, il criterio moderatore, fornito dall'art. 78 codice penale, esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo, nel senso che la somma da effettuare, per stabilire se debba farsi luogo a cumulo aritmetico o giuridico, contempla, in via esclusiva, quali addendi, il residuo del precedente cumulo e le pene inflitte per i reati successivamente commessi. Ciò comporta che i suddetti addendi danno luogo a un cumulo unitario e che, pertanto, il prefato criterio moderatore opera, non solo rispetto alle pene inflitte per i reati commessi successivamente alla causa di Estinzione o di detrazione, alla quale si riferiva il cumulo precedente, ma anche rispetto al residuo di quest'ultimo. (V mass n 172379; (Conf mass n 162149; (Conf mass n 157756).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)