Sez. 1 - , Sentenza n. 19013 del 31/07/2017 (Rv. 645173 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Portata imperativa e inderogabile - Rilevanza ai fini della valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c. anche ai sensi della direttiva 93/22/CEE - Fondamento - Fattispecie.
BORSA - IN GENERE
In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “ derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato. (Nella specie, riguardante contratti derivati "interest rate swap" con natura di operazioni “ di copertura”, la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha cassato la sentenza di appello, richiamando altresì specificamente il rispetto delle condizioni di cui alla determinazione Consob 26 febbraio 1999, evidenziando la necessaria stretta correlazione tra l’operazione di “copertura” e il rischio da coprire).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 10/05/1993 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)