Sez. 1 - , Sentenza n. 24014 del 06/09/2021 (Rv. 662385 - 01)
BORSA - IN GENERE | Contratti derivati – “Interest rate swap” - Immeritevolezza ex sé - Esclusione - Fondamento - Valutazione “ex ante” - Necessità - Esiti economici del contratto - Irrilevanza. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
BORSA - IN GENERE
Il contratto di swap si inscrive nella categoria, prevista dall'ordinamento, dei contratti aleatori, sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed "ex ante" la ricorrenza del profilo anzidetto, senza considerarlo "ex post", ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal contratto.
Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1346, Decr. Legisl. Pres. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)