Sez. 1, Sentenza n. 8025 del 14/06/2001 (Rv. 547461 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Adizione del Tribunale ordinario per pretese nei confronti di un fallimento - Impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Quando il Tribunale in sede ordinaria, ancorché è adito presso una sezione distaccata di questo ed il Tribunale fallimentare individuato nell'apposita sezione dello stesso, la quale è espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo monito di propria competenza, non siano territorialmente diversi, l'addizione del primo in luogo del secondo, non fa sorgere una questione di competenza suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un'ipotesi di procedibilità della domanda denunziabile mediante gravame ordinario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)