Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 25/03/1997 (Rv. 503232 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del tribunale ordinario su pretese nei confronti di un fallimento - Impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza con la quale il tribunale decidendo in sede ordinaria circa pretese avanzate nei confronti del fallimento di una società, affermi la propria competenza e pronunzi nel merito non è suscettibile di regolamento facoltativo di competenza, quando con questo si faccia valere la competenza del medesimo tribunale in sede fallimentare, atteso che quando il tribunale ordinario e quello fallimentare non sono territorialmente diversi l'adizione del primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra piuttosto un ipotesi di improcedibilità della domanda denunziabile in sede di gravame ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)