Sez. 4 - , Sentenza n. 6405 del 22/01/2019 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 275573 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Svolgimento dell'incarico - Operazioni delegabili a un ausiliario – Attività meramente materiale e non valutativa – Possibilità – Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
In tema di perizia, il perito può delegare ad ausiliari di sua fiducia attività materiali che non implichino apprezzamenti o valutazioni. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 228, comma 2, cod. proc. pen., omettendo di chiarire perché le attività svolte dall'ausiliario dovessero ritenersi di natura valutativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)