Sez. 3, Sentenza n. 11096 del 10/12/2013 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258888 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Svolgimento dell'incarico - Raccolta di dati ed informazioni (cd. "anamnesi") - Operazione delegabile a un ausiliario - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
In tema di perizia, la "anamnesi", consistente nella raccolta dal paziente o dai suoi familiari di notizie, informazioni o dati necessari ad indirizzare l'esperto verso una diagnosi, costituisce una attività materiale che, non implicando apprezzamenti o valutazioni, rientra tra le operazioni, legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'accertamento anamnestico compiuto dall'ausiliario del perito sulla persona offesa di reati sessuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)