Sez. 2, Sentenza n. 23869 del 26/08/2025 (Rv. 676097-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Provvedimenti appellabili - Ordinanze o sentenze non definitive che dichiarano l'estinzione - Riserva facoltativa di gravame - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Per la sentenza di merito - Decorrenza immediata - Avverso la sentenza di rito - Disciplina ex art. 129 disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)