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Sez. 6, Sentenza n. 20255 del 09/04/2025 Cc. (dep. 30/05/2025) Rv. 288090-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Delitto di peculato - Restituzione del profitto del reato quale condizione preliminare di ammissibilità del rito - Verifica da parte del giudice - Necessità - Ragioni - Statuizione sulla confisca quale equipollente con effetto sanante rispetto all’inosservanza della condizione di ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288090-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 319 quater, Cod. Pen. art. 322 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)