Sez. 6, Sentenza n. 15847 del 05/02/2019 Cc. (dep. 10/04/2019) Rv. 275543 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Restituzione del profitto - Condizione di ammissibilità prevista dall'art. 444, comma 1 ter, cod. proc. pen. - Mancato adempimento - Confisca del profitto - Ammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la mancata integrale restituzione del profitto del reato, pur prevista quale condizione di ammissibilità dall'art. 444, comma 1, ter, cod. proc. pen., legittima il giudice a disporre la confisca dello stesso ex art. 322-ter cod. pen., trattandosi di misura obbligatoria che, nel caso dell'omessa restituzione antecedente al patteggiamento, non produce alcuna duplicazione sanzionatoria. (Fattispecie in cui la restituzione era stata dal giudice ritenuta non possibile a fronte del decesso, nelle more, della persona offesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)