Sez. 3 - , Ordinanza n. 16584 del 12/06/2023 (Rv. 667847 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Opposizione all’esecuzione - Oggetto - Rapporto tributario - Esclusione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Conseguenze in tema di accertamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)