Sez. 3, Ordinanza n. 25382 del 16/09/2025 (Rv. 676414-02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna alle spese - Avvocatura dello Stato - Contributo per cassa forense e IVA - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)