Sez. 5, Sentenza n. 8347 del 03/07/1997 Ud. (dep. 13/09/1997) Rv. 208603 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Applicabilità all'associato dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 152 del 1991 - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
L'aggravante di cui all'art. 7 D.Lgs. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203, non può consistere nella circostanza dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa; infatti sia il tenore letterale della norma - che la riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo - sia lo scopo perseguito dal legislatore nel prevederla (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con "metodi" mafiosi o per agevolare tal tipo di associazioni criminose), escludono che essa sia applicabile a coloro che già fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. B, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)