diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 31/01/2000 Ud. (dep. 29/03/2000) Rv. 215702 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Aggravante dell'appartenenza ad associazione mafiosa prevista per i delitti di rapina ed estorsione - Compatibilità con l'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215702-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI

Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso; il terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, pertanto, va applicato quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)