Sez. L, Sentenza n. 15949 del 16/08/2004 (Rv. 575744 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Requisiti - Possibilità di dedurre in modo inequivoco dal testo la comune intenzione delle parti - Ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di interpretazione di contratto di procacciamento di affari.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nell'interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza di una clausola di un contratto di procacciamento di affari che prevedeva la riduzione della provvigione per i soli affari conclusi in zona assegnata ad agente, aveva, in contrasto con la lettera della clausola stessa, esteso la riduzione anche agli affari conclusi dal procacciatore con clienti diretti della preponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)