diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15814 del 22/10/2003 (Rv. 567592 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Requisiti - Possibilità di dedurre in modo inequivoco dal testo la comune intenzione delle parti - Ricorso ad altri criteri ermeneutici - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di interpretazione del contratto collettivo Enel del 1 agosto 1979.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567592-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Nell'interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici, quali quello della interpretazione coerente con la logica complessiva che sottende la disposizione da interpretarsi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza che, nell'interpretare il contratto collettivo ENEL dell'1 agosto 1979, aveva ritenuto che esso avesse inteso abolire la maggiorazione biennale in favore dei dipendenti che fossero in possesso di laurea o titoli equivalenti, mantenendola solo in favore di quei dipendenti che - differentemente dal ricorrente - al momento dell'entrata in vigore del contratto, frequentassero corsi per i quali erano previsti permessi retribuiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 01/08/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)