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Sez. 1, Sentenza n. 3778 del 22/06/1982 (Rv. 421736 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - DANNO - RISARCIMENTO DOVUTO ALL'APPALTATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO - NECESSITÀ - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421736-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - DANNO - RISARCIMENTO DOVUTO ALL'APPALTATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO - NECESSITÀ - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo del committente di risarcire l'appaltatore del danno derivante da inadempimento del contratto, integrando un debito di valore, è soggetto ad adeguamento, per effetto di intervenuta svalutazione monetaria, anche quando il risarcimento vada determinato in relazione a somme sborsate o non incassate dallo appaltatore medesimo. Tale principio non trova deroga per il caso in cui sopravvenga il fallimento del creditore, il quale può spiegare rilievo sulla sorte del rapporto contrattuale ancora pendente (art. 81 della legge fallimentare), ma non interferisce sulla consistenza e sull'Esercizio dei diritti già acquistati. (V 894/81, mass n 411414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655, Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)